📝 Descrizione
🎓 La Legge di Bilancio italiana per il 2023 è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e introduce molte novità riguardanti la tassazione delle criptovalute!
È ora in vigore un regime specifico che fornisce regole fiscali chiare e precise per la tassazione delle cripto-attività.
Vediamo più da vicino come funziona oggi la tassazione delle criptovalute in Italia...
La nuova legge ha creato un nuovo Articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
È questo nuovo articolo che definisce il quadro fiscale per le criptovalute in Italia.
Punti chiave:
I redditi derivanti da transazioni in criptovalute sono ora considerati "redditi diversi" e soggetti a un'imposta del 26%.
L'opzione di scegliere l'imposta sostitutiva (es. 14% o 18% a seconda dell'anno).
Pagamento dell'imposta di bollo (IVAFE).
📂 1. Il regime fiscale delle criptovalute in Italia
I redditi derivanti da transazioni in criptovalute saranno ora soggetti al regime fiscale dei redditi diversi.
Ecco le caratteristiche principali del regime fiscale applicabile alle criptovalute:
Quali transazioni sono tassabili?
L'evento imponibile è il trasferimento di una criptovaluta in valuta fiat o l'acquisto di un bene o servizio in criptovaluta.
Quindi le transazioni crypto-to-crypto sono esenti da imposte!
Qual è il metodo di calcolo delle plusvalenze o minusvalenze?
Il metodo per calcolare il guadagno o la perdita su una vendita è il metodo LIFO (last in, first out). Per calcolare la plusvalenza o minusvalenza, il prezzo di acquisto deve essere dedotto dal prezzo di vendita, e questo calcolo deve essere effettuato per ogni operazione imponibile.
Esempio: Compro 1 ETH per 2.000 euro il 1° febbraio 2022. Compro 1 ETH per 3.000 euro il 1° luglio 2022. Il 5 novembre 2022, vendo 1 ETH per 3.500 euro. Il prezzo di acquisto è quello dell'ultimo token acquistato, ovvero l'ETH comprato il 1° luglio per 3.000 euro. La plusvalenza è quindi di 500 euro.
Qual è l'aliquota fiscale?
Le plusvalenze imponibili sono soggette a un'aliquota unica del 26%.
Come vengono considerati i redditi passivi?
I redditi passivi derivanti da operazioni di staking, lending, farming e mining sono inclusi nel valore del portafoglio con un prezzo di acquisto di 0 euro.
Questi guadagni non sono tassabili al momento della ricezione, ma saranno tassabili quando venduti per fiat o utilizzati per pagare un bene o un servizio.
Esempio: Ricevi 1 ETH come premio di staking. Al momento della ricezione, questo ETH ha un valore fiat di 2.000 euro. Questo ETH verrà aggiunto al tuo portafoglio, ma il suo prezzo di acquisto sarà di 0 euro (perché è un guadagno e non un acquisto a titolo oneroso). Se rivendi immediatamente questo ETH per 2.000 euro, la plusvalenza tassabile sarà di 2.000 euro. Se lo rivendi più tardi per 4.000 euro, la plusvalenza tassabile sarà di 4.000 euro.
Le minusvalenze sono deducibili e riportabili?
Le minusvalenze saranno deducibili dalle plusvalenze realizzate durante lo stesso anno.
Se il risultato è negativo, sei in perdita ma niente panico... Queste perdite possono essere riportate per i 4 anni successivi!
📂 2. L'imposta sostitutiva
💡 La nuova legge ha implementato un'opzione per scegliere di pagare un'imposta sostitutiva (es. 14% o 18% a seconda della Legge di Bilancio) sul valore del proprio portafoglio al 1° gennaio dell'anno per rivalutare il costo di acquisto di tutte le proprie criptovalute. Non è un'opzione permanente. Bisogna attendere il progetto di legge di bilancio di ogni anno per sapere se questa opzione sarà possibile per l'anno a venire.
Come funziona l'imposta sostitutiva?
Nello specifico, decidi di sostituire il prezzo di acquisto originale della tua criptovaluta con il valore normale della stessa al 1° gennaio dell'anno di rivalutazione.
Questo valore diventerà il tuo nuovo prezzo di acquisto.
👉 Qualsiasi plusvalenza realizzata in un momento successivo sarà calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e questo nuovo prezzo di acquisto rideterminato.
❗️ Non è una scelta tra le due imposte.
Il contribuente italiano può scegliere di applicare il valore dei suoi asset al 1° gennaio come valore di acquisto. Se poi effettua una vendita imponibile, sarà comunque soggetto all'imposta del 26% sulla plusvalenza: le due imposte sono indipendenti.
📂 3. L'imposta IVAFE sulle criptovalute
💡 Con la nuova legge, l'imposta IVAFE è applicabile alle criptovalute. Questa imposta è dovuta se le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su un supporto di memoria (es. Ledger). Le attività detenute su piattaforme italiane non sono solitamente soggette a questa imposta poiché l'intermediario applica già l'imposta di bollo.
L'imposta è del 2 per mille (0,2%) annuo e si riferisce al valore totale del portafoglio al 31 dicembre dell'anno.